Onorevoli Colleghi! - Nel 2007 si è celebrata la 50a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, un appuntamento che nel corso degli anni si è affermato come uno dei più importanti eventi della cultura italiana. Grazie all'elevato interesse del pubblico e al prestigio degli artisti, il Festival dei Due Mondi, già diretto e presieduto dal Maestro Gian Carlo Menotti, ha proposto sempre spettacoli di elevato spessore artistico e culturale, riconosciuti anche a livello internazionale. Tuttavia, nonostante la professionalità e la passione dei realizzatori dell'evento, si deve registrare un declino dal punto di vista artistico dovuto essenzialmente a problemi gestionali e operativi nonché finanziari, visto che l'affievolimento degli interessi di enti pubblici e privati ha fatto sì che l'unica vera risorsa finanziaria sia rappresentata dai contributi dello Stato. Questo progressivo declino è altresì imputabile a uno svilente contenzioso giudiziario tra l'Associazione Festival dei Due Mondi di Spoleto e la Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, anche perché il legislatore ha riconosciuto il contributo statale a favore della Fondazione, attribuendo alla stessa il ruolo di collettore del finanziamento statale e di garante del relativo impiego e privilegiandone l'acquisita personalità giuridica e il suo scopo principale di perseguire l'ininterrotta prosecuzione del Festival.
      Tuttavia è importante evidenziare come la relazione della Corte dei conti affermi che se, da una parte, la Fondazione assicura la continuità del Festival, sostenendone le attività culturali e realizzandolo

 

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anche direttamente, esamina il budget del Festival, provvede all'erogazione dei contributi per la sua effettuazione e al conseguente esame dei consuntivi, dall'altra parte, rilevi che «l'esperienza di attuazione ormai ultradecennale della legge n. 418 del 1990 ed il controllo effettuato dalla Corte, a partire del 1994, inducono a ribadire la inidoneità del modulo giuridico ed operativo prescelto e l'inadeguato comportamento della Fondazione».
      Il contenzioso tra i due enti costituisce, come rimarcato dalla Corte dei conti, «l'esito prevedibile e preannunciato della mancata adozione delle misure sollecitate dalla Corte stessa sul piano legislativo e statutario e rende concreto il rischio che la gran parte delle risorse statali, destinate al Festival, siano di fatto destinate a finanziare le spese di lite».
      Al fine di evitare che il futuro del Festival sia messo a rischio dal citato e crescente contenzioso tra i due enti è quindi opportuno trovare soluzioni innovative e adeguate sulla base di quanto avvenuto già nel passato in situazioni simili, soluzioni che hanno altresì permesso di aumentare la capacità di reperire introiti, aggiuntivi rispetto alla contribuzione annua statale, da parte della Fondazione.
      Sempre secondo la relazione della Corte dei conti, infatti, «restano ancora inattivate le fonti di finanziamento connesse agli apporti di cittadini italiani e stranieri e soprattutto ai contributi finalizzati di cui alla legge n. 512 del 1982, né la Fondazione ha fornito elementi sulle iniziative condotte per promuovere le sponsorizzazioni in favore della Associazione, alla quale ne è demandata la diretta gestione, sulla base delle specifiche clausole delle convenzioni con la stessa stipulate».
      A fronte dei rilievi della Corte dei conti e dell'evidente situazione di caos amministrativo e finanziario registrato, nulla si è mosso ed è sulla base di tali motivazioni che si presenta questa proposta di legge composta da ventidue articoli, suddivisi in quattro capi, di seguito descritti.
      Al capo I, l'articolo 1 istituisce la «Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto» e prevede lo scioglimento dell'attuale Fondazione del Festival di Spoleto.
      Con l'articolo 2 si definisce la personalità giuridica della Fondazione mentre le finalità e la definizione delle procedure per l'adozione del relativo statuto sono indicate negli articoli 3 e 4. L'articolo 5 individua gli enti che partecipano alla Fondazione mentre l'articolo 6 dispone in merito al patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione e le loro funzioni sono indicati nel capo II, costituito dagli articoli da 7 a 12. Nel capo III sono disciplinati i settori artistici, i compiti dei direttori artistici e lo svolgimento delle attività della Fondazione. Nel capo IV sono, infine, dettate le disposizioni in materia di gestione, riguardanti in particolare il direttore generale, e di personale nonché le norme in materia di patrimonio e di gestione finanziaria.
 

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